STATUITA L’EFFETTIVA PORTATA ED EFFICACIA DEI PIANI NAZIONALI ANTICORRUZIONE DELL’A.N.A.C.

image1L’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”), nell’espletamento delle proprie funzioni attribuitegli dalla legge n. 190/2012 (art. 1) – come ridisegnate dalla successiva legge n. 114/2014 – ha fino ad oggi adottato molteplici ed importanti provvedimenti, tra cui i Piani Nazionali Anticorruzione (“PNA), nonché le Linee Guida, volti a fornire istruzioni e supporti ermeneutici agli enti collettivi destinatari delle prescrizioni del c.d. “Pacchetto Anticorruzione nella P.A.”. Tale intendendosi la cit. l. n. 190/2012 sulla Fraud prevention, il d.lgs. n. 33/2013 sulla Trasparenza amministrativa ed altri provvedimento legislativi di settore.

Rispetto al chiaro dettato della l. n. 190 del 6 novembre 2012 c.s.m., l’Autorità ha operato un’operazione ermeneutica di forte dilatazione dell’ambito soggettivo di applicazione, includendovi oltre alle tipiche Amministrazioni pubbliche, anche organismi privatistici ad esse assimilati (ad es. le società a partecipazione pubblica).

Con il medesimo approccio interpretativo, correlandosi alle successive novellazioni legislative in materia, l’ANAC ha confermato tale inclusione, così “forzando” il dettato dell’art. 1, comma 34 della l. 190 che espressamente disponeva l’applicazione delle sole prescrizioni di cui ai commi 15-33 (peraltro, in materia di trasparenza) anche agli organismi di diritto privato in controllo pubblico.

In ogni caso, tale lettura estensiva, oltre a risultare “ultra legem” ed, anzi, “modificativa” rispetto ad una norma di legge ordinaria – in violazione al principio di gerarchia delle fonti di cui agli artt. 1 e 4 preleggi al Codice civile – ha innescato problematiche applicative di non poco conto, producendo  disallineamenti, deficit di coerenza sistematica e rischi di disfunzionalità.

Ciò che era stato originariamente delineato dal Legislatore in modo “tailored” per le Amministrazioni propriamente pubblicistiche elencate sub d.lgs. n. 165/2001, difficilmente poteva essere recepito secondo le indicazioni dei PNA promulgati da parte di enti collettivi pur equiparati alle amministrazioni pubbliche, ma aventi configurazione giuridica propriamente privatistica.

L’Autore di questa sintetica nota, avendo al tempo prontamente sollevato e approfondito tale problematica, pone ora in risalto la novella legislativa recentemente intervenuta col d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, in attuazione delle legge delega n. 124/2015 sulla Riorganizzazione del comparto delle Amministrazioni pubbliche.

L’art. 41 di esso ribadisce espressamente la natura prettamente amministrativa e regolamentare del PNA dell’ANAC (qualificandolo “atto di indirizzo per le P.A…. (omissis) ai fini dell’adozione dei propri PTPC…. e per gli altri soggetti di cui all’art. 2 bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione, integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001....”), privi quindi di valenza obbligatoria, men che meno, derogatoria rispetto a disposizioni di norme di legge sovra ordinate.

Con ciò, viene ristabilito il rapporto di subordinazione dei P.N.A. alla legge e viene ribadita la natura di essi quali vademecum volti ad orientare e supportare gli organismi nell’azione di autorganizzazione ed adozione dei presidi Anticorruzione, secondo il principio di proporzionalità e libertà di autorganizzazione.

Per l’effetto, le problematiche e le anomalie sollevate dalle disposizioni dei PNA finora promulgati dall’ANAC risultano stemperate e superate, così affrancando gli enti privatistici assimilati alle P.A. dall’obbligatoria conformazione a soluzioni ed opzioni – a titolo indicativo, in tema di integrazione dei Modelli 231 in chiave Anticorruzione, ovvero di profilazione degli Organismi di Vigilanza per l’espletamento delle funzioni attribuite al Responsabile della Prevenzione della Corruzione – invero opinabili se non, probabilmente, inefficaci.

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(Per ulteriori approfondimenti si rinvia all’articolo dell’Autore dal titolo:

“LA (PROVVIDA) QUALIFICAZIONE LEGISLATIVA DELLA NATURA GIURIDICA DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELL’A.N.A.C.” in corso di pubblicazione dalla Rivista “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, Ed. Plenum, n. 4/2016.

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