Pubblicato su www.rivista231.it, sub “Interventi” un mio primo commento ad un’importante e recentissima pronuncia della Suprema Corte che rigettando il ricorso di due società di capitali condannate per responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001, ha confermato la valutazione negativa dei Giudici di prime cure circa l’esistenza per esse di un valido Modello penal-preventivo.
Segnatamente, tale carenza é risultata dovuta all’erroneo convincimento delle società che la dotazione di Sistemi aziendali di gestione, anche certificati (nel caso ISO UNI EN 9001) potesse rivestire rilievo e valenza equipollente e surrogatoria.
I Sistemi gestionali aziendali, in verità presentano regolamentazione, struttura, contenuti e finalità affatto diversi e peculiari: per essi l’approccio Risk based é rivolto alla rilevazione e gestione di peculiari fattori di rischiosità (rectius, non reati) tipici del ciclo d’impresa.
Il principio riveste grande rilievo ribadendo la centralità e vincolatività dell’art. 6, Decreto nella costruzione e funzionalità del Compliance Program idoneo alla concessione giudiziale del beneficio d’esimente all’ente collettivo.