Il tema è di grande attualità, alimentato dal pressing legislativo comunitario (in primis, Dir. UE 2922/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive del 16 dicembre 2022 e Proposta di Dir. UE C. S.Due Diligence del 23 febbraio 2022). Il Legislatore italiano ha dapprima prescritto (art. 2428 c.c.) nuovi indicatori per la Relazione sulla gestione delle società, ha introdotto la figura della Società Benefit (Legge Stabilità 2016) nonché ha richiesto agli “enti di interesse pubblico” la redazione dell’Informativa Non Finanziaria (d.lgs. 254/2016). La sensibilizzazione al tema eco-sociale ha trovato altresì coronamento nella novellazione degli artt. 9 e 41 della Costituzione.
Gli interessi e le aspettative degli Stakeholders non sono più fattori trascurabili, sia in sede strategica, che di gestione, per le imprese maggiori e i player economici, che perseguendo il successo sostenibile possono creare valore nel lungo termine.
Orbene, se le regole per lo sviluppo eco-socio-sostenibile e la conformazione ai parametri E.S.G. rivestono, in verità, una valenza meramente esortativa e persuasiva, sostanziantesi in obblighi informativi e di reporting, privi di un correlato sistema sanzionatorio, la letteratura prevalentemente aziendalistica ne enfatizza i vantaggi: valore reputazionale, fidelizzazione della clientela e (soprattutto) merito creditizio.
Ma v’è di più. Sebbene sia richiesto alle imprese maggiori l’impegno a limitare le esternalità negative del proprio ciclo d’impresa impattanti sulla collettività (Stakeholders), un’esegesi diremmo “ardita” arriva ad introiettare interessi e finalità propriamente extra-sociali, facendone il fine preponderante dell’impresa ordinaria. In un sol colpo, sconfessando lo scopo lucrativo quale elemento identitario ed indispensabile al modello di impresa societaria(art. 2247), sacrificando le aspettative della Proprietà e vanificando la tradizionale dicotomia tra Enti no profit ed Enti for profit.
A ben vedere il nuovo modello di business non produce solo vantaggi, ma genera effetti giuridici sostanziali, ad impatto multidisciplinare in sede civilistico-contrattuale, societaria e penale. . Solleva problematiche in merito alla discrezionalità gestionale esercitabile dagli amministratori, alla modalità di contemperamento di interessi tendenzialmente antagonisti, oltre ad imporre un reset organizzativo della Corporate governance, della Compliance, del Risk Assessment e della Crime prevention. Ma anche problematiche organizzative ed operative: come, in che sede, con quale modalità e con quale vincolo obbligatorio realizzare l’interlocuzione con i propri Stakeholders, potenzialmente incisi dagli effetti della gestione imprenditoriale?
Nella perdurante vaghezza e carenza di definiti criteri applicativi, siamo dell’avviso che fuor da facili slogan proprio gli effetti giuridici conseguenti ed indotti debbano essere conosciuti, ponderati ed assimilati dalle imprese effettivamente intenzionate ad adottare l’opzione gestionale sostenibile. Un diverso approccio potrà produrre un’escalation del pernicioso fenomeno del Greenwashing.
Sandro Bartolomucci