Tra le interessanti integrazioni apportate con la recente revisione del testo vogliamo evidenziarne un paio, quanto mai opportune.
A nostro parere, la prima necessaria raccomandazione rivolta agli enti collettivi associati ha ad oggetto la procedura di Mappatura delle potenzialità commissive di reato presupposto. Stante la numerosità ed eterogeneità delle fattispecie attualmente ricomprese nel catalogo “mobile” viene raccomandato che l’operazione di rilevazione, ponderazione graduazione del rischio abbia “riguardo ad ogni singola fattispecie di reato cui si applica il decreto 231, quale sia il rischio specifico di commettere qual determinato reato ed introdurre principi etici ad hoc”.
Affermazione questa che evoca, in un sol colpo, prassi invalse e frequenti errori frutto di superficialità ed approssimazione, come la mappatura delle sole macro-categorie di reato, nonché la valutazione del rischio effettuata ignorando i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal cod. pen. per ciascuna fattispecie di reato. Errori questi che impattano, inesorabilmente, nella correlata azione special-preventiva attuata mediante l’elaborazione dei Protocolli comportamentali.
Altra direttiva degna di nota riguarda l’elaborazione del Sistema disciplinare. Richiamando la Giurisprudenza consolidatasi, si ricorda (pag. 50) che il Modello 231 non è idoneo alla concessione del beneficio d’esimente qualora non preveda l’espressa declinazione di sanzioni disciplinari per ciascuna tipologia di violazione ed, in particolare, nei confronti dei soggetti apicali.
E’ invero frequente riscontrare nel Modelli implementati anche da importanti gruppi e imprese una puntuale regolamentazione sanzionatoria dei comportamenti, attivi o omissivi, di dipendenti e quadri, mentre un’opaca e sfuggente previsione sanzionatoria caratterizza i comportamenti indebiti di organi sociali e top management.
Sub Cap IV, in tema di Organismo di Vigilanza, risulterà sicuramente interessante l’indicazione data dalle Guidelines (pag. 60) – sebbene con specifico riguardo alle strutture organizzative complesse – della possibilità di istituire una ”struttura dedicata”, interna ed a tempo pieno, a supporto dell’OdV.
Struttura coincidente con l’Organismo quando composto da membri endo-aziendali, da identificabile con una Segreteria tecnica, nel caso di OdV a composizione esterna.
Ebbene, siamo dell’avviso che tale supporto – paragonabile ad una Segreteria societaria in staff al bord – pur quando privo di mansioni operative, se venga legittimato ad espletare una funzione consultiva (pur non vincolante) e pareristica in merito alla costruzione del Modello, esorbiti dalle proprie competenze e incida sulle funzioni peculiari ed esclusive dell’Organismo di Vigilanza.
Se poi le competenze debbano estendersi alla review periodica del Compliance Program e/o al coordinamento dell’erogazione dei Moduli formativi “231” o, ancora, al coordinamento con organi e responsabili aziendali, c’è da ritenere che la richiesta “inerenza” (art. 6) venga ad essere declinata in termini di sostanziale internalizzazione della funzione dell’OdV, riservando all’ufficio collegiale un mero ruolo di supervisore esterno della vigilanza.