IL NUOVO TIPO DI MODELLO 231 DESTRUTTURATO E PER RELAZIONE.

La recente sent. Trib. Pen. Milano, 25 gennaio 2025 n. 1070, aderendo all’orientamento dato dall’arresto della S.C. sent. n. 23.401/2022 nota come Impregilo bis, ha operato la validazione di un Modello 231 privo della tradizionale struttura documentale unitaria ed organica, ma avente foggia destrutturata e dal contenuto diffuso, ricostruito ex post per relationem.

L’accertata esistenza, adeguatezza ed effettività di siffatto Compliance Program ha portato i Giudici ambrosiani ad escludere il deficit organizzativo della società imputata di illecito da reato ex art. 25, Falsità delle comunicazioni sociali per condotta di taluni apicali.

Il nuovo approccio ermeneutico opera la validazione di una nuova morfologia del tipico Modello di legalità preventiva ex d.lgs. 231/2001.

I Giudici valorizzano i presidi esistenti in chiave anti-reato, sebbene non rispondenti alla tradizionale struttura, condivisa negli anni da Dottrina e Giurisprudenza. Intendiamo il tipico Modello 231 di carattere “monistico” costituito da un documento unitario in cui sono compresenti, come componenti essenziali: Codice etico, Protocolli comportamentali generali, Matrici di mappatura e graduazione delle concrete potenzialità commissive dei reati presupposto, Protocolli di parte speciale e Sistema Disciplinare interno. Viene invece validato dai giudici un nuovo archetipo di MOG avente foggia diremmo “stellare”, a raggiera, mediante rinvii a componenti esterni, individuabili ex post in via fattuale.

Orbene, pur condividendo tale nuova ermeneusi, permangono tuttavia perplessità su alcuni passaggi motivazionali riguardanti i contenuti di siffatto MOG. Resta infatti difficile condividere l’effettuata equiparazione tra Protocolli comportamentali Speciali, prescrizioni propriamente anti-reato, con le ordinarie procedure aziendali, risultato della mera procedimentalizzazione delle attività di gestione aziendale. Del pari non corretta risulta l’equiparazione operata tra Protocolli Speciali e le Policy di Gruppo, auto-regolamentazione per la pianificazione ed omogeneizzazione dei comportamenti dovuti da tutti i soggetti operanti entro le singole società controllate ed eterodirette dalla Capogruppo.

Da ultimo, una riserva permane anche sull’accertata “fraudolenta elusione” delle prescrizioni del Modello, da parte di taluni apicali, ritenuti unici responsabili della realizzazione del reato de quo, ciò escludendo la responsabilità per illecito della societas.

Infatti, la palese violazione delle prescrizioni comportamentali in materia contabile-bilancistica commessa dai soggetti apicali sembra testimoniare l’inadeguatezza ed ineffettività di esse in chiave di crime prevention. Senza necessità di una condotta volontaria di aggiramento di esse (mediante artifici e raggiri). Inoltre le medesime violazioni, in quanto reiterate, avrebbe dovuto/potuto essere rilevate dagli organi interni, ovvero dall’OdV deputato alla vigilanza continuativa sul Modello adottato.

(PER UN APPROFONDIMENTO DEL TEMA RINVIAMO AL NOSTRO ARTICOLO PUBBLICATO DALLA RIVISTA “RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA’ E DEGLI ENTI, TORINO PLENUM, N. 1/2025, PAGG: 105 E SS).

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